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Opera di Dan Flavin | Immagine ©️David Zwirner

Glossario della formazione professionale in Campania

  • a «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le Competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;
  • b «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una Qualificazione o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una Certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
  • c «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
  • d «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
  • e «Competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
  • f «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di Servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

1 – il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in materia di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
2 – le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e Certificazione di Competenze riferite a Qualificazioni rilasciate nell’ambito delle rispettive Competenze;
3 – il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e Certificazione di Competenze riferite a Qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;
4 – il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze riferite a Qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo Decreto;

  • g «Ente titolato»: Soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, autorizzato o accreditato dall’Ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le Istituzioni scolastiche, le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f);
  • h «Organismo nazionale italiano di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento designato dall’Italia in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
  • i «Individuazione e Validazione delle Competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell’ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi ai sensi del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013, delle Competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della Individuazione delle Competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La Validazione delle Competenze può essere seguita dalla Certificazione delle Competenze ovvero si conclude con il rilascio di un Documento di Validazione conforme agli standard minimi ai sensi del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
  • l «Certificazione delle Competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato di cui alla lettera g) , in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente Decreto, delle Competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di Certificazione delle Competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui al D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
  • m «Qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di Qualificazione professionale rilasciato da un Ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
  • n «Sistema nazionale di Certificazione delle Competenze»: l’insieme dei Servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013.

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  • «Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali»: quadro di riferimento unitario per la Certificazione delle Competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei Titoli di Istruzione e Formazione, ivi compresi quelli di Istruzione e Formazione professionale e delle Qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di Crediti formativi in chiave europea. E’ costituito da tutti i Repertori dei Titoli di Istruzione e Formazione, ivi compresi quelli di Istruzione e Formazione professionale, e delle Qualificazioni professionali tra cui anche quelle del Repertorio di cui all’art. 6, comma 3, del Testo Unico dell’Apprendistato, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti agli standard minimi definiti dal D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 e dalle successive norme attuative;
  • «Quadro di riferimento nazionale delle Qualificazioni regionali»: parte del Repertorio nazionale di cui all’art.8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 afferente le Qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle Qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l’Individuazione, la Validazione e la Certificazione delle Qualificazioni e delle Competenze anche in termini di Crediti formativi in chiave europea.

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  • «classificazione dei Settori Economico Professionali»: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle Attività Economiche (ATECO) e alle Professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in Settori l’insieme delle attività e delle professionalità operanti sul Mercato del Lavoro. I Settori Economico Professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: Comparti, Processi di lavoro, Aree di Attività, Attività di Lavoro e Ambiti tipologici di Esercizio;
  • «attività di lavoro riservata»: attività di lavoro riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del Codice Civile nonché alle professioni sanitarie ed ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;
  • «attestazione di parte prima»: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla Autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite;
  • «attestazione di parte seconda»: attestazione rilasciata su responsabilità dell’Ente titolato che eroga servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all’ente titolare ai sensi del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
  • «attestazione di parte terza»: attestazione rilasciata su responsabilità dell’Ente titolare, con il supporto dell’Ente titolato che eroga i Servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze ai sensi del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013.
  • «Credito formativo»: valore attribuibile ad apprendimenti comunque acquisiti da un individuo, volto a favorire l’accesso ad ulteriori opportunità educative, di Istruzione e Formazione, attraverso riduzione di durata e/o accesso individualizzato a percorsi coerenti per modalità pedagogiche ed articolazione didattica.

Fonti:
=> Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 314 del 28/06/2016 – Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione E Riconoscimento delle Esperienze 

=> D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013